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Anche prima dell’entrata in vigore della Legge n. 54 del 2006, si è sempre discusso sia in dottrina che in giurisprudenza se, nell’ipotesi di rapporti economici tra genitori e figli maggiorenni, titolare del diritto a ricevere l’assegno dovesse ritenersi il genitore o direttamente il figlio.
Dopo la legge del 2006, parte della dottrina si è orientata nel senso si ritenere che la legittimazione a proporre la domanda per ottenere l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne sia ravvisabile sia in capo al figlio stesso sia in capo al genitore. La giurisprudenza, dal canto suo, continua a far riferimento al precedente orientamento e riconosce, pertanto, una legittimazione concorrente, del genitore con cui il figlio convive e del figlio stesso a richiedere e ricevere l’assegno di mantenimento.
Si ritiene, inoltre, che anche il genitore convivente con il figlio maggiorenne non autonomo possa essere considerato un soggetto avente diritto a percepire l’assegno, posto che quotidianamente anticipa le spese per il figlio stesso e con il proprio lavoro, anche domestico, si trova a dover far fronte alle esigenze del figlio. In sintesi si deve rilevare che – dopo l’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 – il giudice, in caso di convivenza tra genitore e figlio dispone il versamento dell’assegno per il figlio maggiorenne o direttamente allo stesso o al genitore convivente, mentre si prevede sempre la corresponsione dell’assegno al figlio nell’ipotesi in cui questi non conviva più con l’altro genitore.