Il genitore si disinteressa dei figli e viola i suoi doveri verso la prole? C’è il risarcimento del danno endofamiliare

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La sentenza della Cassazione n. 9801/2005 ha esteso l’operatività della responsabilità civile anche nelle relazioni familiari sulla base del principio che la tutela risarcitoria trova spazio pure dentro la famiglia, essendo inammissibile che diritti inviolabili della persona ricevano tutela diversa a seconda del fatto che i loro titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare.
Nasce così la nozione di “illecito endofamiliare”, fonte di risarcimento del danno non patrimoniale.

Una delle applicazioni più interessanti di illecito perpetrato all’interno della famiglia, si ha nel caso di “privazione del rapporto genitoriale” che si verifica quando il genitore omette di ricoprire quel ruolo che responsabilmente assume decidendo di procreare, ed il figlio si ritrova senza sua colpa privo di una delle due figure di riferimento.
L’assenza e il disinteresse di un genitore, infatti, non può essere compensata dalla presenza attiva dell’altro genitore o dei parenti più prossimi, né può essere compensata dal mero sostegno economico.
Essere figlio di una persona che rifiuta di fare il genitore spezza il cuore del bambino, causa un danno alla sua personalità violando il suo diritto ad essere trattato come figlio da colui che, liberamente e coscientemente, l’ha messo al mondo.
In considerazione di questo diritto inviolabile del minore che viene leso proprio all’interno di quella “formazione sociale” primaria che è la famiglia, si può chiedere il risarcimento del danno patito a causa dell’assenza del genitore.
Si tratta del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. che verrà liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. secondo indici presuntivi e nozioni di comune esperienza.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 14 settembre 2015


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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