Categorie:
“Ciò che è tuo è mio, e tutto ciò che è mio è tuo” diceva secoli fa l’oratore latino Cicerone.
Ma che succede quando questo bell’aforisma si scontra con la vita, con la realtà quotidiana?
Il nostro Ordinamento non prevede una tutela penale nel caso in cui l’appropriazione indebita avvenga tra persone sposate.
Ai sensi dell’art. 649 del Codice Penale, infatti, non è punibile chi commette un reato contro il patrimonio in danno del coniuge non legalmente separato.
Pertanto, nel corso del matrimonio e fino all’eventuale pronuncia di separazione, all’ipotetica denuncia sporta dal coniuge che si afferma derubato, non potrà seguire un processo penale poiché l’altro coniuge non è punibile in virtù della scriminante di cui all’art. 649 c.p.
Questa scriminante opera a prescindere dal fatto che gli sposi abbiano optato per la separazione dei beni piuttosto che per la comunione.
La punibilità dell’ex coniuge è invece ammessa se questi fatti vengano commessi successivamente alla sentenza di separazione giudiziale o all’omologa di separazione consensuale.
Come chiarito dalla Cassazione penale, la scriminante opera anche nel corso del giudizio di separazione, pure quando il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati facendo cessare la convivenza matrimoniale.
La causa di non punibilità, infatti, viene meno soltanto in caso di separazione legale e non di mera cessazione della coabitazione, essendo quindi necessaria l’emissione della sentenza o del decreto di omologa di separazione.
E’ bene ricordare che questa esclusione della punibilità opera solo tra coniugi, mentre non vale in caso di mera convivenza.
Tra coppie non sposate, pertanto, chi si impossessa di beni o denaro del partner potrà essere giudicato colpevole di appropriazione indebita se ve ne sono i presupposti.
Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA del 15 giugno 2015.