COME, QUANDO E PERCHE’E’ POSSIBILE CAMBIARE IL COGNOME?

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Può capitare che il proprio nome o il proprio cognome causino imbarazzo: può trattarsi di un cognome buffo, che richiama una parolaccia oppure una parola ridicola o vergognosa.

Potrebbe invece trattarsi del cognome di un padre che ha avuto guai con la giustizia, per cui si teme di essere ricondotti a lui quando ci si presenta.

Questi sono alcuni dei casi in cui la legge consente di cambiare cognome.

QUANDO E’ NECESSARIO CAMBIARE ANCHE IL NOME

Non soltanto il cognome può creare imbarazzo, ma a volte anche il nome proprio può creare problemi nella vita sociale se i genitori sono stati troppo originali nella scelta.

In altri casi ancora non è tanto il nome in sé, ma l’abbinamento tra il nome ed il cognome che può suonare ridicolo, come ad esempio la sig.ra Pepe Rina o la sig.ra Camera Daria.

Non deve trattarsi di un capriccio: la richiesta ha carattere eccezionale, ed è ammissibile soltanto in presenza di particolari situazioni collegate ad interessi meritevoli di tutela.

Per tale motivo, ovvero per individuare i casi nei quali è possibile avere accesso a questa procedura, è opportuno consultare un avvocato matrimonialista.  

Il cognome infatti si può modificare: uno nuovo può essere aggiunto al precedente oppure un cognome può essere sostituito da un altro.

Chi vuole modificare il proprio cognome deve presentare istanza motivata al Prefetto del luogo della propria residenza: la domanda, infatti, dovrà essere adeguatamente motivata e contenere le ragioni per cui si intende cambiare nome o il cognome.

Le ragioni che la parte interessata deve indicare dovranno essere convincenti: non è possibile cambiare il cognome soltanto perché non rientra nei propri gusti o non piace, ma lo si potrà fare quando è ridicolo, vergognoso o ignominioso oppure perché rivela un’origine naturale.

SI PUO’ CAMBIARE IL COGNOME SE RIVELA UN’ORIGINE NATURALE?

Ricordiamo che nei tempi passati ai minori abbandonati, i cosiddetti “trovatelli”, venivano apposti cognomi che rivelavano, appunto, tale origine.

Diotallevi, Trovato, Pioggia, Neve sono cognomi che venivano utilizzati per nominare quei bambini privi di genitori e che venivano dati in affidamento ad altre famiglie disposte ad accoglierli.

Molto comune è il cognome “Esposito” che veniva dato ai neonati che venivano messi nella ruota degli esposti, cioè i bambini abbandonati davanti alle Chiese o agli Istituti Benefici.

Nella domanda che si rivolge al Prefetto, l’interessato dovrà indicare il nuovo nome /cognome che intende assumere o come intende modificare il precedente.

SE IL PADRE ABBANDONA LA FAMIGLIA, IL FIGLIO MAGGIORENNE PUÒ OTTENERE LA SOSTITUZIONE DEL COGNOME?

L’abbandono della famiglia, anche se comprovato, difficilmente indurrà il Prefetto ad accogliere una sostituzione del cognome paterno con quello materno. E’ più probabile, invece, che venga accettata la modificazione con l’aggiunta del cognome materno, possibilità generalmente accordata per motivi affettivi e di discendenza: in questo caso l’interessato assumerà un doppio cognome. Nonostante l’abbandono di un genitore ed il suo completo disinteresse per un figlio siano eventi dolorosi e possano avere tra le sue conseguenze anche il desiderio del figlio di liberarsi di ogni ricordo del padre, quindi anche del cognome, il Prefetto, in assenza di altro pregiudizio, difficilmente potrebbe accogliere la domanda.

LA PROCEDURA

La domanda si presenta con marca da bollo al Prefetto della provincia del luogo di residenza.

Verrà a questo punto avviato un procedimento amministrativo di breve durata: a seconda della Prefettura, ognuna con tempi diversi, si parla infatti di qualche mese. Può essere disposta l’audizione dell’interessato. Tra i motivi giustificanti il cambio di cognome, troviamo anche i casi di “indegnità” paterna, come la delinquenza abituale o i reati commessi contro la famiglia.

Tuttavia la sostituzione pura e semplice per motivi soggettivi è rara ed é riservata a situazioni ritenute gravissime.

L’unica valutazione che potrà fare il Prefetto è fatta sull’oggettività del carattere ridicolo o vergognoso.

Altra ipotesi, non tipizzata, è la presenza di motivi soggettivi ritenuti meritevoli di tutela. In ogni caso la legge non attribuisce un diritto vero e proprio al cambiamento del cognome, ma può tutelare l’interesse della persona se questo interesse è comprovato, meritevole e non contrastante con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale.

E’ POSSIBLE ASSUMERE UN COGNOME DI IMPORTANZA STORICA O APPARTENENTE A FAMIGLIE ILLUSTRI?

L’avvocato matrimonialista dovrà illustrare come non è possibile, ipotizzando un cambio di cognome, scegliere quello delle famiglie illustri (es. Agnelli, De Benedetti) o di personaggi celebri.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Qualora venga avanzata richiesta di cambio o di aggiunta cognome di famiglia illustre e/o appartenente a ceppo nobiliare, dovrà esser prodotto uno schema di albero genealogico della famiglia di cui si chieda l’aggiunta o il cambio. Si precisa che tale documento deve contenere tutti i gradi di parentela in linea diretta (a partire dall’ultimo avo da cui origina il cognome) e in linea collaterale (prozii, zii e cugini), e sarà corredato dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di tutti i parenti maggiorenni, esclusi gli affini, attestanti la loro non opposizione alla modifica o al cambiamento del cognome, corredate da copia del documento di identità di ogni dichiarante.

Si precisa che l’istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro 30 giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.

Il Prefetto autorizza con Decreto la richiesta e l’interessato dovrà chiedere l’annotazione nei registri di stato civile.


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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