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E’ successo a Roma: un matrimonio da favola e la voglia di immortalare per sempre quel giorno da sogno.
Peccato che il fotografo abbia smarrito tutte le foto delle nozze.
La sposa imbufalita ottiene dal Tribunale di Roma la condanna al risarcimento del danno, non solo patrimoniale per inadempimento contrattuale, ma anche non patrimoniale morale ed esistenziale, allegando che la perdita delle foto abbia bruciato la chance di rivivere nel tempo le emozioni del grande giorno.
La Corte d’Appello riforma parzialmente la decisione di I° grado confermando il risarcimento del danno patrimoniale ma escludendo quello morale: gli sposi avrebbero comunque potuto conservare il ricordo del matrimonio attraverso i video che invece erano stati consegnati e da cui era possibile estrapolare delle foto.
La moglie ricorre infine in Cassazione per ottenere l’ulteriore risarcimento a titolo di danno morale e/o esistenziale, asserendo che sia stato leso il suo diritto alla memoria e al ricordo, essendo il matrimonio un evento irripetibile e di grande importanza personale.
La Suprema Corte respinge la domanda: gli unici danni morali risarcibili sono o quelli che derivano da un reato o quelli che derivano dalla lesione di un diritto garantito dalla Costituzione.
La Cassazione, pur riconoscendo l’importanza del giorno delle nozze ed il patema d’animo che possa derivare dalla perdita dell’album fotografico, non considera ciò un “diritto di rango costituzionale”.
Secondo la Corte, anzi, il diritto in questione sarebbe un “diritto immaginario”, perché i coniugi possono benissimo affidare i ricordi alla memoria e non necessariamente a un supporto cartaceo.
L’unico danno risarcibile è il danno patrimoniale da inadempimento contrattuale con diritto alla restituzione del prezzo dell’album mai consegnato.
Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 18 giugno 2018