la vittoria di Eluana e Fabo: il biotestamento é legge

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E’ la vittoria di Welby, di Englaro e di Dj Fabo: finalmente, dopo un percorso travagliato, il biotestamento è legge.

Sono 6 i punti salienti della nuova normativa.

In primo luogo il consenso informato: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza assenso del paziente. Il consenso dev’essere prestato per iscritto: se le condizioni fisiche del paziente non lo consentono, anche con videoregistrazione.

In secondo luogo sono subordinati all’imprescindibile requisito del consenso informato anche i trattamenti salva-vita, come la nutrizione o l’idratazione artificiale che oggi possono dunque essere sospese o rifiutate.

La legge vieta poi l’accanimento terapeutico, garantendo altresì la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata.

In quarto luogo il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare o rinunciare alle cure, andando così esente da responsabilità civile o penale: è però riconosciuto al personale sanitario il diritto a sollevare obiezione di coscienza.

Quanto ai minori o agli incapaci saranno ovviamente i genitori, tutori o amministratori di sostegno a dover esprimere il consenso informato: il minore o l’interdetto avrà comunque diritto di essere informato e ascoltato e la sua capacità di comprensione e decisione dovrà essere rispettata e valorizzata il più possibile.

Cosa succede se il paziente si trova in coma e non può esprimere il consenso? Per questi casi sono previste le “DAT”, disposizioni anticipate di trattamento raccolte in registri regionali con cui “ora per allora” si può indicare la propria scelta in merito a terapie e trattamenti, designando un fiduciario che ne garantisca il rispetto. Tali disposizioni potranno essere disattese solo se sopraggiungono nuove terapie innovative rispetto a quando le DAT furono redatte.

 

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 18 dicembre 2017


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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