L’adozione del figlio del coniuge può verificarsi quando uno dei due coniugi, instaurato un legame affettivo con il figlio dell’altro, decide di adottarlo.

Anche questa è considerata “adozione in casi particolari”, tanto che gli effetti non sono gli stessi di un’adozione legittimante. L’adottato mantiene il rapporto con i suoi genitori biologici, non acquisisce legami di parentela né rapporti civili con l’adottante, acquisisce i diritti di successione ma eredita anche dai genitori biologici, acquisisce il cognome che è però sempre seguito da quello della famiglia di origine. L’adottante da parte sua acquisisce la responsabilità genitoriale e può assumere l’obbligo di mantenimento se i genitori biologici non sono in grado di provvedere, mentre non acquisisce diritti di successione.

Per adottare il figlio del coniuge serve il consenso del figlio. Se ha compiuto 12 anni ed è capace di discernimento dev’essere sentito dal giudice. 

Inoltre, l’adozione del figlio del coniuge richiede il consenso dell’altro genitore, se è in vita e ha riconosciuto il figlio.

Lo Studio Avvocato Laura Gaetini fornisce assistenza legale specializzata in materia di Diritto di Famiglia e dei Minori e accompagna i coniugi in tutti i procedimenti di adozione.