L’adozione di una persona maggiorenne ha obiettivi diversi da quelli dell’adozione legittimante. Ad esempio l’adottato potrebbe essere in una situazione di necessità, per cui l’adozione ha un fine assistenziale. Oppure l’adottante desidera che il suo nome e il suo patrimonio non finiscano dispersi.

Nel caso di adozione di un maggiorenne, devono esprimere il proprio consenso tutte le parti coinvolte: l’adottante e il suo coniuge, i loro eventuali figli maggiorenni, l’adottato e i suoi genitori. Inoltre, in linea generale, la persona che fa domanda di adozione deve aver compiuto i 35 anni di età ed avere almeno 18 anni di differenza con l’adottato, può non essere coniugato ma non deve avere figli minori.

Come nel caso dell’adozione speciale, gli effetti dell’adozione sono limitanti. L’adottato non acquisisce un rapporto parentale con la famiglia adottante, acquisisce i diritti successori e il cognome, seguito però sempre da quello della famiglia di origine, nei cui confronti mantiene diritti e doveri. L’adottante da parte sua non acquisisce diritti successori nei confronti dell’adottato.

L’adozione del maggiorenne può essere revocata, qualora il Tribunale verifichi l’indegnità di una delle due parti.

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