L’annullamento del matrimonio civile è cosa diversa dalla separazione. Può essere richiesto in presenza di limiti o vizi oppure se è stato celebrato in mancanza delle condizioni necessarie per legge.

Se al momento dello scambio delle dichiarazioni i coniugi non manifestano la loro volontà in modo libero e autonomo, si ha un vizio del consenso. I vizi contemplati per poter richiedere l’annullamento del matrimonio civile sono:

  • violenza, il coniuge ha subito una violenza morale che ha condizionato il suo consenso,
  • timore, il coniuge ha dato il consenso per sottrarsi a una condizione di pericolo,
  • errore, uno dei coniugi ha dato il consenso per un errore sull’identità o sulle qualità personali dell’altro coniuge,
  • simulazione, i due coniugi hanno dato il consenso dopo essersi accordati per non adempiere gli obblighi e non esercitare i diritti matrimoniali.

Inoltre, se i coniugi non hanno l’età minima per sposarsi, se uno dei due è in stato di interdizione per infermità mentale o di incapacità naturale, se tra i due c’è un vincolo di parentela, affinità o adozione oppure in caso di bigamia, mancano le condizioni richieste dalla legge italiana. E in tutti questi casi il matrimonio civile può essere impugnato per richiedere l’annullamento.

Tutti i professionisti dello Studio Avvocato Laura Gaetini si occupano di Diritto Matrimoniale e possono fornire assistenza per la richiesta di annullamento.