Quando il tribunale pronuncia la sentenza di divorzio può eventualmente obbligare un coniuge al versamento di un assegno divorzile a beneficio dell’altro. Il versamento e l’importo dell’assegno divorzile sono stabiliti su criteri stringenti: l’assegno di divorzio serve a tutelare l’autonomia del coniuge che non è in grado di mantenersi da solo. È un contributo che garantisce la sua indipendenza, tanto che decade nel caso in cui il coniuge beneficiario diventi in grado di mantenersi oppure contragga nuove nozze.

In questo senso, l’assegno divorzile si differenzia dall’assegno di mantenimento, che permette di conservare il tenore di vita acquisito con il matrimonio ed è relativo a una fase transitoria della relazione tra i due coniugi. L’assegno divorzile ha una natura assistenziale, compensativa o risarcitoria e non può basarsi su presupposti di continuità del vincolo coniugale, dal momento che il divorzio scioglie il matrimonio.

L’assegno può essere versato a cadenza mensile o liquidato in unica soluzione: se il beneficiario sceglie di riceverlo in un’unica soluzione, non potrà avanzare ulteriori richieste economiche. Se lo riceve mensilmente, in caso di morte dell’ex coniuge avrà diritto alla pensione di reversibilità. Nel caso in cui il versamento non sia rispettato, è possibile procedere con un’azione esecutiva nei confronti del coniuge obbligato.

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