Unioni civili e convivenze, cosa prevede la nuova legge in tema di diritti successori

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La nuova legge 76/2016, in vigore dal 4 giugno 2016, ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto eterosessuali.

Ma cosa prevede in materia successoria?

Mentre per le coppie omosessuali unite civilmente il legislatore ha esteso alcune norme del codice civile previste per la successione ereditaria tra coniugi, per le coppie eterosessuali conviventi more uxorio nessun diritto successorio é ancora stato previsto al convivente in assenza di apposite disposizioni testamentarie.

Al partner dell’unione civile, in particolare, sono estese le norme sulla successione necessaria e reintegrazione della quota di riserva dei legittimari, e le norme sulla successione legittima applicabili in assenza di testamento.

La parte dell’unione civile, inoltre, avrà diritto al trattamento di fine rapporto spettante all’altra parte al termine del rapporto di lavoro, nonché alla pensione di reversibilità.

Molto più ridotti invece sono i diritti previsti dalla legge per le coppie eterosessuali conviventi more uxorio.

In caso di morte del convivente la nuova legge 76/2016 si limita a riconoscere solo 3 diritti: 1) dopo il decesso del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per altri 2 anni (3 anni se ci sono figli minori), oppure per un periodo pari alla convivenza ma non oltre 5 anni; 2) se il conduttore muore, il convivente superstite ha la facoltà di succedergli nel contratto di locazione della casa di comune residenza; 3) se il decesso del convivente deriva dal fatto illecito spetta all’altro convivente il risarcimento del danno.

Non essendoci successione legale, il convivente che vuole lasciare la propria eredità al compagno potrà farlo solo per testamento.

 

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA  17 ottobre 2016

 


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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