Separazione coniugale e mutuo cointestato: quali soluzioni?

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Cosa succede se per l’acquisto della casa coniugale i coniugi avevano a suo tempo stipulato un contratto di mutuo cointestato e poi decidono di separarsi?

Uno dei due potrebbe non avere più interesse alla proprietà del tetto coniugale, magari assegnato all’altro coniuge, oppure potrebbe aver reperito una nuova sistemazione abitativa gravata da canone di locazione e pertanto aver necessità di liberarsi dal precedente contratto.

Quali le possibili soluzioni?

Quella più semplice in assoluto è che, nonostante il venir meno dell’unione coniugale, i coniugi continuino a corrispondere congiuntamente le rate del mutuo: in questo caso, il giudice della separazione può tener conto in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento per moglie e figli del fatto che il marito, pur non abitando più nella casa coniugale, continui a sopportarne gli oneri economici.

Un’altra soluzione può essere l’uscita di un coniuge dal contratto di mutuo: in questo caso è imprescindibile il diretto coinvolgimento della banca, che si pone come terzo contraente rispetto all’accordo eventualmente assunto dai coniugi. Se moglie e marito si accordano che uno soltanto di loro debba continuare a sostenere le rate del mutuo, si tratta tecnicamente di un contratto di “accollo interno” rispetto al quale la banca è parte terza che potrà continuare a pretendere l’adempimento da entrambi i coniugi.

Se pertanto si vuole ufficializzare l’uscita di un coniuge dal contratto é invece necessario il consenso contrattuale della banca, che valuterà se il coniuge rimanente offre idonee garanzie.

Altra soluzione è l’estinzione del mutuo da parte dei coniugi con corresponsione congiunta delle ultime rate residue: soluzione praticabile allorché le rate rimaste siano poche e i coniugi intendano preservare l’immobile.

 

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 29 gennaio 2018


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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