Non basta farsi licenziare per eludere l’obbligo di mantenimento dei figli

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Sarebbe troppo comodo, oltre che decisamente squallido, pensare che per sottrarsi all’obbligo che la legge impone al genitore separato non convivente con i figli di contribuire al loro mantenimento, basti semplicemente e surrettiziamente farsi licenziare.
Il Tribunale di Catanzaro, con una meritevole sentenza del 9 luglio 2015, ha giustamente chiarito questo principio insito nella morale ancora prima che nel diritto.

Nel caso in questione una madre casalinga avanzava la richiesta di corresponsione di un assegno in favore dei figli minori nei confronti del marito separato in stato di disoccupazione dal marzo 2015.

Il Giudice, in considerazione della persistente capacità lavorativa del padre, dimostrata per effetto dello svolgimento di un rapporto di lavoro fino a marzo 2015, ha ritenuto di condannare il papà neo disoccupato a versare un assegno di mantenimento di 500,00 € mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT, più a rimborsare il 50% delle spese straordinarie in favore dei figli.
Il principio di diritto su cui si è basata la sentenza è che la capacità lavorativa incide fortemente sugli obblighi di assistenza nei confronti dei figli, anche in presenza di situazioni preordinate ad eludere gli obblighi stessi.
La prima parte dell’art. 316 bis del Codice Civile infatti precisa espressamente che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
La sentenza del Tribunale di Catanzaro costituisce un deterrente per chiunque, magari surrettiziamente, si licenzi dal posto di lavoro per sottrarsi agli obblighi economici nei confronti dei figli, nell’errata convinzione che il licenziamento strategico basti a dimostrare l’incapacità economica.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 3 agosto 2015


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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