Madri segrete: regime giuridico del parto in anonimato

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Generalmente l’arrivo di un bimbo riempie il cuore di gioia. Ma non tutte le donne riescono ad accogliere la loro maternità, per complesse ragioni che occorrerebbe ascoltare e comprendere senza cedere alla tentazione di giudizi sommari.

Considerato che la legge non può essere espressione di un sentire morale, ma deve porsi in modo neutro a servizio della società senza chiudere gli occhi di fronte ai drammi che la cronaca porta alla luce, quali tutele offre il diritto alle donne che non si sentono madri?
L’art. 30 dell’Ordinamento di Stato Civile prevede che “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.
E’ innegabile, infatti, che esistano ancora storie di disperato dolore dove l’istinto materno viene annichilito dalla povertà, dalla solitudine o dalla violenza.
E’ compito di una società matura arginare questi drammi, in primis garantendo alla donna e al neonato un’idonea assistenza medica.
La facoltà di partorire in anonimato è infatti riconosciuta a tutte le madri, nubili o coniugate, in tutte le strutture ospedaliere nazionali.
In ospedale la donna che intenda rimanere nell’ombra può chiedere di non essere nominata nell’atto di nascita del bimbo e tutti i professionisti intervenuti durante il parto sono per legge tenuti al segreto.
La sentenza della Corte Costituzionale 278/2013 in tema di adozione ha esortato il legislatore a prevedere una procedura di massima riservatezza con cui il giudice, su richiesta del figlio, possa interpellare la donna che al tempo del parto aveva scelto l’anonimato ai fini dell’eventuale revoca di tale decisione.
Ad oggi la legge non prevede ancora un simile sistema.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 23 febbraio 2015


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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