La riforma di Papa Francesco su annullamento del matrimonio

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Con due lettere apostoliche Motu Proprio, Mitis Iudex dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus, oggi la Chiesa scrive un capitolo importante in materia matrimoniale: si tratta di decisioni assunte dalla sola volontà del Romano Pontefice senza l’intervento della Curia che rappresentano una mano tesa a chi desidera risposarsi.
Attraverso una riforma che semplifica un processo rimasto “identico per tre secoli ”, Papa Francesco va incontro al suo popolo.

Fino ad oggi coloro che desideravano ottenere la pronuncia di nullità del matrimonio religioso dovevano attendere due sentenze: una pronunciata dal tribunale regionale di primo grado e la seconda dal tribunale di appello.
In base al cosiddetto principio della “doppia conforme” le due sentenze dovevano avere il medesimo responso: soltanto così il matrimonio poteva considerarsi nullo.
Nel caso di esito difforme era ammesso l’appello al Tribunale della Rota Romana.
Oggi la prospettiva muta radicalmente, sia in termini di procedura, sia, in conseguenza, in termini di tempi.
Oltre l’abolizione della seconda sentenza conforme, la portata rivoluzionaria della riforma è nell’introduzione del “processus brevis coram Episcopo” ovvero del processo breve che si svolgerà nelle singole diocesi, grazie alla potestà giudiziaria che è stata devoluta dal Pontefice al Vescovo.
Tale procedura è pero riservata ai casi in cui la nullità del matrimonio sia di assoluta evidenza e vi sia accordo tra le parti, o almeno non opposizione di uno dei due sposi.
Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo breve, le lettere apostoliche indicano, senza carattere di esaustività, i seguenti casi: la mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa, l’occultamento dell’esistenza di figli nati da una precedente relazione o l’aver omesso di riferire un passato di carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 10 settembre 2015


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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