Il genitore viola le modalità di affidamento dei figli? Il Giudice può condannarlo a pagare una somma per ogni inosservanza successiva

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Mentre di fronte all’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria il creditore ha diversi strumenti a suo servizio – come decreti ingiuntivi, precetti o pignoramenti – che rimedi ha il creditore di un’obbligazione di fare o di non fare, se questa non viene spontaneamente adempiuta?

Particolarmente nel diritto di famiglia, la conflittualità sorge spesso con riguardo a obblighi non economici, relativi all’affidamento e alla frequentazione dei figli minori: in questi casi gli inadempimenti non posso certo essere risolti con l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

Il diritto di famiglia si è così orientato verso nuovi strumenti come la misura pecuniaria di “coercizione indiretta” di cui all’art. 614 bis c.p.c., o il ricorso al giudice ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. per la soluzione delle controversie relative alla violazione o all’inadempienza del provvedimento di affidamento.

L’art. 709 ter, introdotto nel 2006, consente al Giudice, in caso di gravi inadempienze o di ostacolo allo svolgimento delle modalità di affidamento, di ammonire il genitore inadempiente, condannarlo al risarcimento del danno nei confronti del minore o dell’altro genitore oppure al pagamento di una “multa” da 75 a 5.000 € a favore della Cassa delle ammende.

L’art. 614 bis invece, modificato proprio quest’anno, consente al Giudice di fissare su richiesta di parte, con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi non pecuniari, la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Si parla di “condanna in futuro” perché il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza successiva.

Articolo Pubblicato su ECO DI BIELLA 9 novembre 2015


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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