Genitori dallo psicologo? Solo per libera scelta, non per ordine del Giudice

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Maturare, diventare Uomini e Donne ancora prima di genitori, imparare il rispetto reciproco sono compiti fondamentali per chiunque decida di avere un figlio.
Nei casi di coppie immature, problematiche, accecate dai rispettivi risentimenti anche a danno dei figli, può il Giudice imporre un percorso di psicoterapia?

Secondo la Cassazione no, perché deve trattarsi di una scelta personale nel pieno rispetto del diritto di autodeterminazione.
E’ accaduto a Firenze dove una coppia non sposata altamente conflittuale si è rivolta al Tribunale contendendosi la collocazione prevalente del figlio minore, fermo restando l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Il Tribunale, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio, disponeva la collocazione del figlio presso l’abitazione paterna prescrivendo anche un percorso di mediazione familiare nella speranza di indurre i genitori alla diminuzione del conflitto.
Il provvedimento del Tribunale veniva impugnato innanzi alla Corte d’Appello fiorentina, dove si disponeva una nuova CTU: il consulente, dato atto dell’esito negativo del percorso di mediazione a causa dell’immaturità della coppia, suggeriva ad entrambi una psicoterapia per imparare a rispettare il rispettivo ruolo genitoriale.
La Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale quanto alla collocazione del figlio presso il padre e accoglieva l’indicazione del CTU ordinando ai genitori di seguire la psicoterapia.
La Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza nella parte in cui il Giudice ordina ai genitori di recarsi dallo psicologo poiché tale prescrizione, mirata a favorire la maturazione personale dei genitori, è estranea al giudizio oltre che lesiva della libertà di autodeterminazione in campo sanitario riconosciuta dalla Costituzione.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 10 agosto 2015


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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