Fecondazione eterologa: diritto a risalire alle proprie origini genetiche o anonimato del donatore?

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Riprendendo le brillanti osservazioni di Gilda Ferrando, docente di diritto di famiglia, la donazione di gameti nell’ambito della fecondazione eterologa ha come destinatario non il figlio ma la coppia che, grazie ad essa, può realizzare il proprio progetto genitoriale e, in quest’ottica, osserva che “la moglie non ha fatto un figlio con un altro uomo, lo ha fatto con il marito e per il marito che ha scelto di essere padre grazie al seme di un donatore.

La sentenza Cost. 162/2014 che ha dichiarato incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa, vigente in Italia dal 2004, ha sollevato delicati problemi sul difficile bilanciamento tra due diritti inviolabili garantiti dall’art. 2 della Costituzione: il diritto del nato da eterologa a conoscere le proprie origini genetiche ed il contrapposto diritto alla privacy di chi ha fornito il seme o l’ovulo. A questi aggiungerei ancora il diritto della coppia a non sentirsi minacciata dal fantasma del donatore di gameti.
La questione è scottante e il vuoto normativo non aiuta.
Guardando il panorama internazionale le soluzioni accolte oscillano tra gli estremi dell’anonimato sempre garantito (Spagna) e sempre vietato (Regno Unito).
Osservando le nostre norme, qualche spunto di riflessione potrebbe venire dalla sentenza cost. 278/2013 che in tema di adozione ha aperto uno spiraglio sulla conoscibilità della madre biologica rimasta anonima.
Il parallelismo però non convince: nell’adozione si danno dei genitori a un bimbo abbandonato, nella fecondazione eterologa si dà un figlio a genitori aspiranti.
In ogni caso il diritto all’anonimato del donatore non potrebbe mai impedire al personale sanitario di rivelare dati personali non identificativi in caso di grave pericolo per la salute del figlio.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 8 giugno 2015


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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