Danno da nascita indesiderata e “diritto a non nascere se non sano”: La Cassazione nega il risarcimento

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Nascere affetti da una grave patologia o malformazione congenita è peggio che non nascere del tutto?

Esiste un danno da “nascita indesiderata” riconosciuto in capo al bambino nato malato?

La Cassazione sembra rispondere di no, almeno stando alla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 25767 del 22 dicembre 2015.

Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, nessuno può far valere un danno derivante dal solo fatto di essere venuto al mondo, neppure chi nasce affetto da gravi malformazioni congenite.

Una coppia di genitori di Lucca aveva fatto ricorso in Cassazione contro la ASL locale, il primario di ginecologia e il responsabile del laboratorio di analisi, chiedendo il risarcimento del danno subito dalla figlia affetta da sindrome di Down. La Corte ha negato il risarcimento alla figlia motivando che, in caso contrario, si sarebbe implicitamente riconosciuto un “diritto alla non vita”, del tutto estraneo al nostro ordinamento.

Con questa sentenza la Cassazione ha inoltre inteso scongiurare il rischio di una cd. “deriva eugenetica”, in base alla quale la vita verrebbe ad essere apprezzata solo in ragione dell’integrità psicofisica.

Diverso l’orientamento in alcuni Stati Americani, come California e New Jersey, dove viene espressamente riconosciuto il cd. “Wrongful life” , cioè il diritto del bambino ad ottenere un risarcimento per il danno subito in ragione della costrizione a vivere una vita in condizioni di disabilità.

Resta ferma in ogni caso, precisa la Cassazione, la responsabilità del medico che non informi adeguatamente i genitori in caso di serie patologie del feto, vanificando così il diritto della paziente di praticare l’interruzione di gravidanza ai sensi della legge 194/1978 sull’aborto.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 11 gennaio 2016


Scritto da Avvocato Giulia Irenze
Lo studio si focalizza su altri ambiti di diritto, ma grazie alla preparazione dell'Avvocato Giulia Irenze può occuparsi anche di responsabilità medica.

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