Adozioni nazionali ed internazionali

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Adozione
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L’adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto detto adottante di considerare ufficialmente un altro soggetto detto adottato come figlio, dandogli il cognome. La Legge 4 maggio 1983 n. 184, art. 27 dispone che l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti. La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno stato estero (adozione internazionale) in linea con la Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

L’iter per le adozioni in Italia è particolarmente complesso e regolamentato in modo dettagliato. Si tutela il diritto di ogni bambino ad avere dei genitori che siano in grado di offrirgli tutto il necessario di cui ha bisogno per crescere, che posseggano cioè i requisiti indispensabili per risultare idonei all’adozione. Per questo le fasi da affrontare per adottare un figlio sono molteplici ed i tempi piuttosto lunghi. Gli aspiranti possono dare disponibilità sia per l’adozione nazionale sia per quella internazionale per un paese straniero specifico. Generalmente, al verificarsi di un abbinamento coppia-minore in una delle due distinte procedure (nazionale e internazionale) viene sospesa l’altra, ma in alcuni casi il Tribunale per i minorenni di competenza potrebbe anche permettere alla coppia di concludere l’adozione con entrambe le procedure, qualora vengano proposti e accettati dalla coppia due distinti abbinamenti.

I requisiti fondamentali degli adottanti

  • Gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni, non deve sussistere separazione personale neppure di fatto e devono essere idonei a educare e istruire, e in grado di mantenere i minori che intendano adottare. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche un eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio.
  • La differenza di età tra gli adottanti e l’adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno dei due coniugi può avere una differenza superiore ai 45 anni a patto che sia comunque inferiore ai 55. Inoltre potrebbe essere derogato tale limite a patto che i coniugi adottino due o più fratelli assieme o se hanno un altro figlio minorenne.
  • Gli adottanti devono essere idonei a educare e istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali. Il minore è dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni, quando è in stato di abbandono, privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi (nonni, zii, fratelli maggiori).

Il minore che è stato affidato ad una comunità di accoglienza o in affidamento familiare, può essere dichiarato adottabile nel caso in cui la famiglia di origine non mantenga stretti contatti con il bambino e un valido rapporto affettivo ed educativo.


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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